Particelle catastali

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Pubblicizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, dei nuovi dati di redditi delle particelle di terreno catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' articolo 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, numero 286.

In esecuzione dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di PIEGARO che a cominciare dal giorno 3 Aprile 2007 presso l'albo Comunale sito presso la sede Comunale in PIAZZA MATTEOTTI numero 7, nei giorni dal 03/04/2007 al 01/06/2007 compreso, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, si troveranno depositati l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonchè l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' articolo 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, numero 286.

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 01/06/2007 incluso. Durante il periodo di pubblicizzazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche presso le sedi dell'Ufficio Provinciale di Perugia in Via Canali numero 12 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

È altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, numero 286.

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